MASSA – Ennesima sentenza storica quella del Giudice di pace di Lucca che ha accolto il ricorso di una ultra-cinquantenne colpita nel 2021 dall’obbligo di vaccinazione anti-covid imposto dal governo guidato da Mario Draghi. Un altro colpo durissimo inferto agli antidemocratici Dpcm dei governi pandemici guidati da Conte e Draghi con cui hanno imposto l’obbligo farmaci sperimentali, limitato la libertà delle persone e determinato la sospensione o perdita del lavoro per migliaia di italiani.
Il giudice ha annullato l’avviso di addebito dell’Agenzia delle Entrate per mancata vaccinazione di 100 euro. Uno dei princìpi importanti affermati nella sentenza è che la Corte Costituzionale non ha sentenziato sull’obbligo per gli over-50:
«Ritiene il Giudicante che il vaccino, secondo una interpretazione costituzionalmente orientata, non potrebbe di principio essere considerato un obbligo ma un semmai un onere. Allo stesso tempo, secondo le valutazioni dell’epoca, un dovere morale ma non giuridico del singolo individuo. Infine, la libertà di scelta del singolo è pur sempre difesa dall’articolo 32 della Costituzione che, al secondo comma, prevede la tipicità dei trattamenti sanitari obbligatori». Così è scritto nella sentenza.
E aggiunge: «Si può osservare che anche la stessa pubblica Autorità non avalla una presa di posizione chiara sulla legittimità della normativa relativa all’obbligo vaccinale per gli over 50. Vista la primitiva previsione della sospensione dell’invio delle cartelle agli inadempienti, prima fino al 1.07.23 ed ora, con la proroga della sospensione fino al 30.06.24. Sospensione che non avrebbe senso compiuto se fosse evidente la indiscutibile legittimità dell’obbligo vaccinale in questione».
Il passaggio più importante, invece, è quello che conclude il documento del giudice: «Sulla frequenza degli effetti avversi della vaccinazione, nonché, come enunciato da parte ricorrente, della gravità come supportata da tesi mediche autorevoli, non pare che potrebbe escludersi neppure la causa di giustificazione dello stato di necessità o legittima difesa come previsto dall’art. 4 della legge 689/81, eventualmente anche nella forma putativa”.
“Il Giudice di Pace definitivamente pronunciando […] così provvede: accoglie l’opposizione proposta dal ricorrente e annulla il provvedimento amministrativo opposto. Spese compensate».
«Lo stato di emergenza e successive proroghe, laddove il nostro ordinamento giuridico non prevede alcuna fonte normativa che consenta di dichiarare lo stato di emergenza per rischio sanitario. Essendo solo prevista la deliberazione dello stato di guerra ai sensi dell’art. 78 della Costituzione. L’intervento della protezione civile, semmai, e nessun altro intervento tra quelli deliberati dal marzo 2020 in avanti, è previsto solo in caso di “calamità naturali”. Tra le quali non rientrano e non sono mia state menzionate dal legislatore le epidemie o le pandemie di influenza».
Sul caso Giulio Milani, presidente dell’associazione apuana Rivoluzione Allegra, ha commentato: «La recente sentenza emessa dal Giudice di Pace di Lucca segue diverse sentenze simili emesse dai tribunali italiani in relazione al triennio 2020/2023. Essa evidenzia l’illogicità, l’irrazionalità, la mancanza di senso della misura e delle proporzioni. Oltre a una vera e propria deriva autoritaria rispetto allo Stato di diritto, quale è emersa nelle leggi e nei decreti che si sono succeduti durante la gestione di una dichiarata emergenza sanitaria dai tratti smaccatamente orwelliani.
In veste di presidente dell’associazione di promozione sociale Rivoluzione Allegra, che si è battuta e ancora continua a battersi contro questa deriva, non posso che rallegrami per sentenze del genere. Diverse sono le nostre attiviste, sanzionate il 31 gennaio 2022 nel corso di una azione di disobbedienza civile dal titolo “I tuoi diritti sono fuori servizio”. A partire da febbraio del 2024 cercheranno di dimostrare anche al Giudice di Pace di Massa i vizi di forma e di merito delle contravvenzioni elevate dai Carabinieri a quanti di noi si rifiutarono di esibire il Green Pass sui mezzi di trasporto pubblici».
«Vizi di forma legati alla circostanza che i Carabinieri non esibirono l’autorizzazione alla visione e al controllo del Green Pass, non accertarono l’identità di tutti i presunti trasgressori e non notificarono il verbale contestualmente alla sanzione, se non con un ritardo di due mesi, sul presupposto di asseriti “problemi di ordine pubblico”. Vizi di merito relativi:
1) alla illegalità e alla illegittimità della disciplina in materia di Green Pass per contrasto con la normativa interna e comunitaria, laddove era esplicitamente vietato un uso che producesse “la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate”, specie in mancanza di un obbligo formale;
2) alla illegittimità della dichiarazione dello stato di emergenza e successive proroghe, laddove il nostro ordinamento giuridico non prevede alcuna fonte normativa che consenta di dichiarare lo stato di emergenza per rischio sanitario, essendo solo prevista la deliberazione dello stato di guerra ai sensi dell’art. 78 della Costituzione: l’intervento della protezione civile, semmai, e nessun altro intervento tra quelli deliberati dal marzo 2020 in avanti, è previsto solo in caso di “calamità naturali”, tra le quali non rientrano e non sono mia state menzionate dal legislatore le epidemie o le pandemie di influenza».
«L’augurio è che anche i Giudici che a Massa dovranno valutare le nostre opposizioni alle sanzioni, possano far propria l’ormai ampia giurisprudenza in materia e chiudere questa vergognosa vicenda di soprusi, ricatti e malversazioni legati a un principio di “legiferazione difensiva” e basta. Esattamente come fanno gli amministratori locali con le allerte meteo: solo un modo per evitare grane legali in caso di disastri, non certo un modo per evitare che il disastro si compia. In Italia, infatti, siamo abituati a una classe dirigente che lavora sui sintomi e non sulla causa strutturale dei problemi. Lo vediamo bene oggi, constatando che in tre anni non è stato fatto niente per risolvere i problemi del sistema sanitario che hanno portato ai “lockdown difensivi” del 2020/21. Anzi, tutto all’opposto, si chiudono i presidi di prossimità e non si assume il personale sanitario che servirebbe per non dover rivivere tutto una seconda volta».
Questa la conclusione di Milani che si augura che i giudici possano valutare le successive opposizioni seguendo l’esempio di questo Giudice di pace. Ed è quello che tutti noi ci aspettiamo da tempo. Ennesima sentenza che dà ragione a chi si è sentito sottomesso e ricattato e si è opposto lottando per i propri diritti e la libertà di scelta.
Restiamo in vigile attesa che la giustizia faccia il suo corso seguendo le leggi e anche la coscienza.
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